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🏋️♂️ Chi è il lavoratore sportivo?
Si considera lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato che, a fronte di un corrispettivo, svolge mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativi-gestionali. In definitiva, si parla di lavoratore sportivo ogni qual volta il soggetto è tesserato e svolge (verso corrispettivo) le mansioni indicate nel Decreto o quelle rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. 🏅
Rapporto di lavoro sportivo nel settore dilettantistico
Nell’area del dilettantismo il rapporto si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali (destinate a diventare 24 come previsto dal decreto in via di emanazione), senza considerare il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. 📋
All’Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica è fatto obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS), i dati necessari all’individuazione del rapporto. 📝
Aspetti fiscali del lavoro sportivo
I compensi dei lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo non vengono più qualificati come redditi diversi bensì come redditi da lavoro. Gli stessi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali sino all’importo complessivo annuo di 15 mila euro. La soglia in parola dev’essere intesa come soggettiva, riferita a ciascun lavoratore. Se l’ammontare delle somme supera il tetto di 15 mila euro, soltanto la parte eccedente concorre a formare il reddito. All’atto del pagamento è fatto obbligo al lavoratore sportivo di autocertificare l’ammontare dei compensi già percepiti, per prestazioni analoghe, complessivamente rese nell’anno. 💼
Lavoratore sportivo con contratto di collaborazione
Da ultimo, nell’area del dilettantismo, i lavoratori con contratto di co.co.co. o che svolgono prestazioni autonome saranno iscritti alla Gestione Separata INPS. Tuttavia, fino a 5 mila euro non vi sarà alcun assoggettamento a contributi. Sulla parte eccedente, è prevista un’aliquota da dividersi in due terzi a carico del committente ed un terzo a carico del collaboratore, pari complessivamente al 25% più il 2,03% di contributi minori assistenziali. Per i soggetti già pensionati o assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota è fissata al 24%. Come ulteriore misura agevolativa, la base imponibile sarà ridotta del 50% sino al 31 dicembre 2027. 📉