Modifiche rilevanti apportate dall’D.Lgs. 36/2021 — in particolare l’art. 29, comma 2 — come riscritto dal D.L. 71/2024 (entrato in vigore il 1° giugno 2024).
Il comma 1 dell’art. 29 prevedeva che le società/associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni, gli Enti di promozione sportiva, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A. potessero avvalersi di volontari che prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretti né indiretti.
Prima della modifica, il comma 2 stabiliva che tali prestazioni non fossero retribuite in alcun modo — neanche dal beneficiario — e che, in caso di rimborso, fossero ammessi solo rimborsi documentati per spese di vitto, alloggio, viaggio o trasporto sostenute fuori dal territorio comunale di residenza.
Era possibile anche ricorrere all’autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) per documentare le spese, entro un limite di € 150 mensili, a condizione che l’organo sociale deliberasse sulle tipologie di spese e sulle attività ammesse.
Tali rimborsi non concorrevano a formare reddito per il volontario.
Con l’intervento del D.L. 71/2024 — poi convertito in Legge — la disciplina del comma 2 dell’art. 29 è stata riscritta integralmente.
Le novità principali sono:
Le prestazioni dei volontari rimangono non retribuite, nemmeno dal beneficiario.
È però ora possibile riconoscere ai volontari un rimborso forfettario per le spese sostenute — anche se l’attività viene svolta nel proprio comune di residenza.
Il limite massimo di tale rimborso forfettario è fissato in € 400 al mese.
L’opportunità di rimborso riguarda solo le manifestazioni ed eventi sportivi ufficiali, cioè riconosciuti da: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva (anche paralimpici), CONI, CIP, Sport e Salute S.p.A.
Inoltre, tali enti devono deliberare sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso forfettario.
A seguito dell’erogazione del rimborso, l’ente sportivo che lo concede deve comunicare i nominativi dei volontari e gli importi erogati tramite l’apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.
Per una associazione/società sportiva dilettantistica
Si può prevedere un rimborso forfettario fino a 400 €/mese per volontari che prestano servizio in occasione di manifestazioni/eventi riconosciuti.
Il rimborso può essere erogato anche se l’attività avviene nel comune di residenza del volontario (non solo in trasferta).
È necessario che l’evento sia ufficiale — cioè riconosciuto da FSN/DSA/EPS/CONI/CIP/Sport e Salute.
Occorre una deliberazione interna che definisca le tipologie di spese ammesse.
Dopo l’erogazione, va fatta la comunicazione al RASD con nominativi e importi, nei termini previsti.
Art. 29, comma 2 – Testo aggiornato (versione 2025
Co. 2. Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario dell’attività. Ai volontari possono essere riconosciuti esclusivamente rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, oppure rimborsi forfettari, nel limite massimo di 400 euro mensili, in relazione allo svolgimento delle attività e dei compiti assegnati nell’ambito di manifestazioni ed eventi sportivi ufficiali, riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP o da Sport e Salute S.p.A.
La possibilità di ricorrere ai rimborsi forfettari è subordinata alla deliberazione dell’ente sportivo che individui le tipologie di spesa rimborsabili e le attività di volontariato per le quali il rimborso è ammesso.
Gli enti sportivi dilettantistici che erogano tali rimborsi sono tenuti a comunicare, tramite l’apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, i nominativi dei volontari e gli importi erogati, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.
Anche i dirigenti, incluso il Presidente, possono ottenere rimborsi — ma solo come volontari, quindi rispettando esattamente le stesse condizioni previste dall’art. 29 del D.Lgs. 36/2021.
Rientrano nella definizione di “lavoratore sportivo” (art. 25 D.Lgs. 36/2021).
Tecnici Sportivi: rapporto di lavoro sportivo come co.co.co. sportivo (collaborazione coordinata e continuativa sportiva).
Non si parla più di “prestazione occasionale sportiva”: per i tecnici sportivi serve il contratto sportivo standard.
Comunicazione obbligatoria al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche).
Compensi fino a 15.000 € annui: non concorrono a imponibile IRPEF (art. 36, co. 6). Sopra tale soglia → tassazione ordinaria.
Contributi previdenziali (Gestione Separata INPS) scattano oltre i 5.000 € annui complessivi.
2. Figure non sportive (educatori, psicologa, dietista)
Queste figure non svolgono mansioni sportive ai sensi di legge, quindi non rientrano tra i “lavoratori sportivi”:
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.), se l’attività è saltuaria e senza abitualità.
Comunicazione preventiva all’INL tramite piattaforma CO (non al RASD) Non obbligatoria per le ASD.
Ritenuta d’acconto 20% sul compenso, se il prestatore è senza P.IVA. Se sotto i 5.000 €/anno → niente contributi INPS.
3. Prestazione professionale con P.IVA: per psicologa e dietista con P.IVA emettono fattura.
Niente RASD.
Niente ritenuta di acconto se il professionista è soggetto a regime ordinario (si applica IVA + contributo integrativo, o regime forfettario se scelto dal professionista).
L’ASD paga solo la fattura.
4. Comunicazioni al RASD
Obbligatorio solo per i lavoratori sportivi (tecnici).
Non vanno iscritti nel RASD gli educatori, psicologa, dietista.
5. Ritenuta d’acconto
Collaborazioni sportive: no ritenuta fino a 15.000 € annui (è esenzione da IRPEF).
Prestazioni occasionali (senza P.IVA): sì ritenuta 20%.
Professionisti con P.IVA: niente ritenuta (se fattura con IVA o regime forfettario).
✅ Sintesi pratica:
Tecnici sportivi → contratto di co.co.co. sportiva, comunicazione al RASD, niente ritenuta fino a 15.000 €.
Educatori → se senza P.IVA → prestazione occasionale (ritenuta 20%, comunicazione all’INL non obbligatoria). Se hanno P.IVA → fattura.
Professionisti (con P.IVA) → solo fattura, senza RASD, senza ritenuta.
Chi è il Lavoratore Sportivo ?
📌 La legge (art. 25 D.Lgs. 36/2021) dice:
È lavoratore sportivo chi, “a fronte di un corrispettivo, svolge verso un soggetto dell’ordinamento sportivo, attività sportiva…”.
Sono ricompresi:
atleti,
allenatori/istruttori/tecnici
direttori di gara,
preparatori atletici,
direttori sportivi,
ogni tesserato che svolge mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e dilettantistica.
⚖️ Interpretazione ministeriale (FAQ Sport e Lavoro, circolari INL e Sport e Salute):
Educatori, psicologi, dietisti non rientrano tra i lavoratori sportivi, nemmeno se operano in progetti “sportivi”.
La ratio è che la loro prestazione è “di supporto” ma non sportiva in senso stretto.
Esempio: la psicologa che lavora nello sport rientra in lavoro autonomo professionale (P.IVA) o, se senza P.IVA, in prestazione occasionale.
❌ Quindi:
Non è possibile inquadrare educatori, psicologi o dietisti come “collaboratori sportivi”, anche se sono “connessi” al progetto sportivo.
Le comunicazioni al RASD devono riguardare solo i tecnici/istruttori sportivi.
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✅ Soluzioni pratiche:
Educatori:
Se senza P.IVA → prestazione di lavoro autonomo occasionale (con ritenuta 20% e comunicazione all’INL - non per le ESD-, non RASD).
Se con P.IVA → fattura.
Psicologa e dietista: già con P.IVA → fattura.
👉 la riforma ha voluto “blindare” la figura del lavoratore sportivo, evitando di farvi rientrare figure che, pur importanti per il progetto, non svolgono attività sportiva in senso tecnico